Con la recente risposta n. 14 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle somme trattenute al dipendente per l’uso promiscuo dell’auto aziendale (qui trovi il nostro approfondimento completo).
Il tema è di particolare interesse per le aziende che prevedono politiche di Car Policy in cui il dipendente contribuisce al costo dell’auto con trattenute che superano il valore convenzionale del benefit.
Il caso analizzato
L’Agenzia ha esaminato il caso di una società che, per una specifica categoria di manager, ha previsto l’assegnazione dell’auto con addebito integrale del costo al dipendente.
Il piano prevedeva:
- una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit (calcolato secondo le tabelle ACI);
- un’ulteriore trattenuta sulla retribuzione variabile (bonus) per coprire la differenza tra il costo effettivo (canone di noleggio) e il valore del benefit.
La società istante chiedeva se tale ulteriore importo potesse essere sottratto dalla retribuzione variabile lorda, riducendo così l’imponibile fiscale del dipendente.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione Finanziaria ha espresso parere negativo sulla possibilità di dedurre dal lordo le somme eccedenti il valore convenzionale.
I punti salienti della risposta sono:
- Determinazione forfettaria del valore: il reddito derivante dall’uso promiscuo dell’auto non è tassato al valore normale, ma secondo un criterio forfettario (art. 51, comma 4, TUIR). Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, tale valore è pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza di 15.000 km (tabelle ACI), ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per gli elettrici.
- Azzeramento del benefit: se il dipendente corrisponde somme (tramite trattenuta) per l’uso del veicolo, queste si sottraggono dal valore del veicolo stabilito presuntivamente. Il dipendente può quindi azzerare il valore imponibile del fringe benefit versando una somma pari al valore convenzionale.
- Trattamento dell’eccedenza: qualsiasi somma ulteriore corrisposta dal dipendente a copertura del costo sostenuto dall’azienda (oltre il valore convenzionale ACI) non riduce ulteriormente il reddito imponibile. Tali somme devono essere trattenute dall’importo netto della retribuzione e non dal lordo.
Sintesi operativa
In sede di elaborazione paghe, qualora il dipendente contribuisca al costo dell’auto:
- la trattenuta fino a concorrenza del valore convenzionale ACI riduce l’imponibile fiscale e contributivo del fringe benefit (fino ad azzerarlo);
- la parte di trattenuta che eccede il valore convenzionale ACI costituisce un mero impiego di reddito da parte del lavoratore e va pertanto detratta dal netto in busta paga, lasciando inalterato l’imponibile fiscale.
Questo conferma il principio per cui il contributo del dipendente, anche se tarato sul premio variabile, genera comunque materia imponibile per la parte che supera la valutazione forfettaria di legge.
Contenuto redatto con il supporto e la collaborazione dello ‘Studio Associato Salmeri & Zanellato‘ – Dottori Commercialisti in Padova.


